in data 20 dicembre 2019 in assemblea straoridnaria il titolo da SaluteambienteGenovaPonente varia a
Salute Ambiente Liguria
STATUTO
Art. 1)Prefazione
Si costituisce, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: l’Associazione “SaluteAmbienteGenovaPonente”. Ad oggi ha forma giuridica di associazione non riconosciuta, essa è apartitica e aconfessionale.
L’acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
L’organizzazione a sede nel comune di Genova. La sede logistica gentilmente concessa è presso la società Sportiva La Ciclistica di via Walter Fillak 33 in Genova.
Il trasferimento della sede logistica non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2) Regole Statutarie
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 ) Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4) Interpretazione dello statuto
Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5) Finalità e Attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale e cioè:
1) di informarsi e di informare la popolazione sui problemi che si riferiscono all’Ambiente e alla sua protezione, allo scopo di poter vivere al meglio in un’area abitativa più pulita e più salubre.
Nell’ambito sanitario ci si propone inoltre di proporre e discutere la Riorganizzazione Ospedaliera e Territoriale in maniera di poter garantire a tutti la tutela della salute.
Su tali basi gli Organizzatori si dichiarano intenzionati a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a proteggere il territorio, l’ambiente e la salute dei cittadini attraverso la partecipazione attiva della Comunità locale e in particolare a :
A) organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli organi istituzionali
collaborare con le amministrazioni Municipali, Comunale, Regionale
B) coordinare la propria azione con quella di altre associazioni o comitati che a livello locale, regionale e nazionale si prefiggano analoghe finalità.
Non ci sentiamo periferia e vogliamo essere promotori del processo di cambiamento per la nostra vallata e non semplici spettatori passivi.
Rivendichiamo il rispetto del nostro territorio, il nostro voler vivere una vita salubre in un ambiente consono.
Anche nel Ponente esiste il bello, anche qui si può fare cultura.
Noi siamo il nostro Territorio.
La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di Amministrazione.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio del Comune di Genova
ART. 6) Ammissione all’Associazione
Sono associati dell’organizzazione le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano alla realizzazione delle attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 90 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che l'Organo di Amministrazione sull'istanza si pronunci all'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è in trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile ma è facoltà dell'assemblea deliberarne quota o gratuità nell'assemblea ordinaria annuale.
ART. 7) Diritti e doveri degli associati
Gli Associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, o regolarne la quota prima dell'inizio assembleare.
L'associato ha il dovere di:
rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
a mantenere sempre un comportamento corretto e civile nei confronti dell'associazione;
ART. 8) Volontario e attività di volontariato
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9) Perdita della qualifica di associato
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione raccomandata R.R. all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai sensi dell’art. 24 comma 2 del Codice civile gli organi associativi possono predisporne l'esclusione. (disposizione prevista per le associazioni riconosciute, applicabile anche alle associazioni non riconosciute)
I motivi dell’esclusione sentito la relazione dell'Organo Amministrativo è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10) Gli organi sociali
Sono organi dell’organizzazione:
Assemblea degli associati
Organo di Amministrazione
Presidente
Organo di controllo
Organo di revisione (E’ opportuno prevederlo, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.
Se l’organizzazione supera i limiti di cui all’art. 31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall’organo di controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Si rinvia a quanto specificato agli articoli 17 e 18.
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Ad eccezione degli eventuali componenti dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma. 2 art. 2397 del Codice civile
ART. 11) L’assemblea
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante e mail o WatsApp o avviso sul Sito Associativo.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede logistica dell’organizzazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12) Compiti dell’Assemblea
L’assemblea:
determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’organizzazione;
approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sull'esclusione degli associati vedi arti 9
delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
fissa l'entità dell'eventuale quota associativa da corrispondere per l'anno successivo, la data entro cui dovrà essere versata, essa è annuale e non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
ART. 13) Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14) Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 15) Organo di amministrazione (Ex Consiglio Direttivo)
L’organo di Amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
amministra l’organizzazione,
attua le deliberazioni dell’assemblea,
predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
disciplina l’ammissione degli associati), o specifiche vedi art 9
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’Organo di Amministrazione assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16) Il Presidente
Il presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione nella prima seduta consigliare e rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 ) Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
L’organo di controllo:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 ) Organo di Revisione legale dei conti
ai sensi dell’art.31 del d.lgs.117/2017, per l’organo di revisione dei conti può essere nominata anche una società di revisione legale, iscritta nel previsto registro.
Art. 19) Libri sociali
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli Aderenti tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione nella specifica mandato al Segretario Generale quando lo si delibera;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Segretario Generale e dell'Organo di Amministrazione
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, dell’Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Segretario Generale o persona da lui delegata.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede logistica dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di Amministrazione
ART. 20) Risorse economiche
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
quote associative;
contributi pubblici e privati;
donazioni e lasciti testamentari;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
rimborsi da convenzioni;
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21) I beni
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli Associati.
ART. 22) Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23 ) Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di Amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24) Bilancio sociale
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25) Convenzioni
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Segretario Generale, presso la sede logistica dell’organizzazione.
ART. 26) Personale retribuito
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 27) Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28) Responsabilità della organizzazione
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.
ART. 29) Assicurazione dell’organizzazione
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
ART. 30) Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. (obbligo di informarne il RUNTS quando sarà costituito)
ART. 31) Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32 – Norma transitoria
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.
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